Art. 1.
                       (Soggetti del diritto)

  I dipendenti statali, all'atto della cessazione dal servizio, hanno
diritto  al  trattamento  di  quiescenza  a carico del bilancio dello
Stato, secondo le norme del presente testo unico.
  Sono dipendenti statali, agli effetti del presente testo unico, gli
impiegati  civili  e  gli  operai  dello  Stato  nonche' i magistrati
ordinari, amministrativi e della giustizia militare, gli avvocati e i
procuratori dello Stato, gli insegnanti delle scuole e degli istituti
di  istruzione statali e i militari delle Forze armate e dei Corpi di
polizia.
  Ove  non  sia  diversamente previsto, le disposizioni concernenti i
dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.